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Roma,
11 gennaio 2017
Circolare n. 8/2017
Oggetto:
Riforma portuale – Disciplina dell’Organismo
di partenariato della risorsa mare – D.M. 18.11.2016, su G.U. n.5 del
7.1.2017.
Come è noto, la riforma di cui al decreto legislativo n.169/2016
ha previsto l’istituzione, presso ciascuna delle nuove Autorità di sistema portuale, dell’Organismo di partenariato della risorsa mare con funzioni
consultive su una serie di temi tra cui il piano regolatore di sistema
portuale, il piano operativo triennale e il progetto di bilancio preventivo e
consuntivo. L’Organismo è composto dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori
operanti nei porti che, a differenza della precedente governance risalente alla legge 84/94, non fanno parte dei nuovi Comitati di
Gestione. In particolare l’Organismo in questione è composto, oltre che dal
Presidente dell’Autorità di sistema e dal comandante del porto, da 12 membri
così suddivisi:
·
1 rappresentante degli armatori
·
1 rappresentante degli industriali
·
1 rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18
(imprese portuali e imprese concessionarie di banchine)
·
1 rappresentante degli spedizionieri
·
1 rappresentante degli operatori logistici intermodali
operanti in porto
·
1 rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto
·
1 rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi
·
1 rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito
logistico portuale
·
1 rappresentante degli operatori del turismo o del commercio
operanti in porto
·
3 rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in
porto
In attuazione del citato decreto n.169 sono state disciplinate
le modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di partenariato
nonché le modalità di svolgimento della sua attività. Riguardo al primo aspetto
è stato precisato che, fatta eccezione per il rappresentante degli
autotrasportatori che sarà designato dal Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori,
i rappresentanti di tutte le altre categorie economiche saranno designati dalla
rispettiva associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa. A
tal fine è stato attribuito alla neo Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale presieduta dal
Ministro dei Trasporti di definire entro 60 giorni i criteri per
l’individuazione dell’associazione maggiormente rappresentativa con riferimento
a ciascuna categoria.
Per quanto riguarda infine le modalità di funzionamento
dell’Organismo di partenariato, è stato stabilito in particolare che lo stesso
si riunirà almeno quattro volte l’anno e che le relative posizioni saranno
assunte secondo la prassi del consensum in modo
tale che non siano l’espressione solo della maggioranza ma evidenzino anche le
eventuali obiezioni della minoranza.
Fabio Marrocco
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Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 134/2016
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Codirettore
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Allegato uno
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M/n
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© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra.
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G.U. n.5 del 7-1-2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18
novembre 2016
Modalita' di
designazione dei componenti
dell'Organismo di
partenariato della
risorsa mare nonche' modalita' di
svolgimento
della sua attivita'.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il
presente decreto, in attuazione dell'art. 11-bis della legge
28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'art.
14 del decreto
legislativo 4
agosto 2016, n. 169, disciplina le modalita' di
designazione dei
componenti dell'Organismo di
partenariato della
risorsa mare nonche' le modalita' di svolgimento della sua attivita',
con particolare riguardo alle forme e ai
metodi della consultazione
dei soggetti interessati.
2. Ai
sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 169 del
2016, l'Organismo di
partenariato della risorsa mare
svolge le
funzioni di confronto partenariale ascendente e
discendente, nonche'
le
funzioni consultive
di partenariato economico
sociale, in
particolare in ordine all'adozione del piano regolatore
di sistema
portuale, all'adozione del piano
operativo triennale, alla
determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del
sistema
portuale dell' Autorita' di
sistema portuale suscettibili di incidere
sulla complessiva funzionalita' dell'operativita'
del porto, al
progetto di bilancio preventivo e consuntivo, alla
composizione degli
strumenti di cui all'art. 9, comma 5, lettera l)
della citata legge
n. 84 del 1994. L'Organismo si esprime altresi' su ogni questione in
materia di organizzazione e
funzionamento del porto
che sia
sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o in
relazione alla
quale ne formulino
richiesta la maggioranza
dei componenti
dell'organismo medesimo ovvero la
maggioranza dei componenti
del
Comitato di Gestione dell'AdSP.
3.
L'Organismo di partenariato della risorsa mare e'
periodicamente
informato dal Presidente dell'AdSP
in merito all'attuazione del piano
regolatore e del
piano operativo e puo' esprimere le
proprie
valutazioni al riguardo.
4.
Nelle materie di competenza dell'Organismo di partenariato della
risorsa mare, il Comitato di gestione
dell'AdSP
deve tener conto
degli orientamenti emersi in seno all'Organismo di
partenariato della
risorsa mare e, nel caso le sue deliberazioni se ne
discostino, tale
scelta va adeguatamente e specificamente motivata.
5. Per l'espletamento delle
sue funzioni, l'Organismo
di
partenariato della risorsa
mare puo' avvalersi
delle strutture
dell'Ufficio del Segretario Generale, secondo modalita' stabilite dal
medesimo Segretario generale.
Art. 2
Modalita' di
designazione dei componenti
dell'Organismo di
partenariato
della risorsa mare
1. I
componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare,
individuati dall'art. 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994,
n. 84, sono designati secondo le seguenti modalita':
a) il
rappresentante degli armatori di cui al citato art. 11-bis,
comma 1, lettera
a) e' designato
dall'associazione nazionale di
categoria maggiormente rappresentativa;
b) il
rappresentante degli industriali, di cui
al citato art.
11-bis, comma 1, lettera b), e' designato dall'associazione nazionale
di categoria maggiormente rappresentativa;
c) Il
rappresentante degli operatori
di cui al
citato art.
11-bis, comma 1, lettera c), e' designato dall'associazione nazionale
di categoria maggiormente rappresentativa;
d) il
rappresentante degli spedizionieri, di cui al citato
art.
11-bis, comma 1, lettera d), e' designato dall'associazione nazionale
di categoria maggiormente rappresentativa;
e) il rappresentante degli operatori logistici
intermodali
operanti in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma
1, lettera e),
e'
designato dall'associazione nazionale
di categoria maggiormente
rappresentativa;
f) il rappresentante degli
operatori ferroviari operanti
in
porto, di cui
al citato art.
11-bis, comma 1,
lettera f), e'
designato dall'associazione
nazionale di categoria
maggiormente
rappresentativa;
g) il
rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi, di
cui al
citato art. 11-bis, comma
1, lettera g), e' designato
dall'associazione
nazionale di categoria maggiormente
rappresentativa;
h) il
rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito
logistico-portuale, di cui al citato art. 11-bis, comma
1, lettera
h), e' designato dal
Comitato centrale dell'Albo
degli
autotrasportatori;
i) i
tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano
in porto, di cui al citato art. 11-bis,
comma 1,
lettera i), sono
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative
a livello nazionale stipulanti il contratto
collettivo nazionale del
settore portuale;
l) il
rappresentante degli operatori del turismo o del commercio
operanti nel porto, di cui al citato art. 11-bis, comma
1, lettera
l), e' designato dall'associazione nazionale
di categoria
maggiormente rappresentativa.
2. La
Conferenza nazionale
di coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale, di seguito AdSP,
individua, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, i criteri da
utilizzarsi
a fini dell'individuazione
dell'associazione nazionale maggiormente
rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria,
ferma restando
la possibilita' di
integrare o modificare detti
criteri. Tutti i
rappresentati restano in carica quattro anni.
3.
Ciascuno dei componenti
dell'Organismo di partenariato
della
risorsa mare puo' essere
sostituito da un componente supplente,
in
caso di impedimento alla partecipazione alla
riunione, individuato
dall'associazione rappresentata, ovvero, nel caso di cui al
comma 1,
lettera h), dal Comitato centrale dell'albo degli
autotrasportatori.
4. I
componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare,
qualora si trovino in
conflitto di interessi,
sono obbligati ad
astenersi dalla eventuale votazione sulla questione
trattata.
5. Il
Presidente, anche su richiesta
di alcuni dei
componenti
dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, puo' invitare a
partecipare ad una riunione dell'Organismo medesimo,
senza diritto
voto, i rappresentanti di soggetti
pubblici e privati
che siano
portatori di specifici interessi o dotati di peculiari
competenze in
relazione alla materia oggetto di detta riunione.
6.
Possono, altresi', partecipare alle riunioni dell'Organismo di
partenariato della risorsa mare, su invito del Presidente,
esperti di
specifiche materie e rappresentanti di altre
Amministrazioni.
7.
L'elenco dei soggetti invitati a ciascuna riunione, ai sensi dei
commi 5 e
6, e' comunicato
ai componenti dell'Organismo di
partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti.
8. Il
Presidente puo', altresi',
istituire gruppi di
lavoro ai
sensi dell'art. 6.
Art. 3
Convocazione delle riunioni e trasmissione
documentazione
1.
L'Organismo e' convocato dal Presidente almeno
quattro volte
l'anno. E', inoltre, convocato dal Presidente in caso di richiesta,
debitamente motivata, della maggioranza dei componenti
dell'Organismo
stesso ovvero
della maggioranza dei
componenti del Comitato
di
gestione dell'AdSP.
2. Le
riunioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare si
tengono di norma
presso la sede dell'AdSP.
Qualora sorgesse
l'esigenza di svolgere gli incontri in altra sede, la
stessa sara'
indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
3.
L'Organismo di partenariato
della risorsa mare e' convocato
almeno quindici
giorni lavorativi prima
della data fissata;
i
componenti ricevono la convocazione e
l'ordine del giorno
esclusivamente a mezzo posta
elettronica. L'ordine del
giorno e'
altresi'
inviato, entro lo stesso termine, ai
soggetti invitati ai
sensi dell'art. 1, commi 5 e 6.
4. Il
Presidente puo', in casi eccezionali e
motivati, disporre
convocazioni urgenti dell'Organismo di
partenariato della risorsa
mare, provvedendo affinche'
la convocazione venga trasmessa con la
massima tempestivita'.
5. Il
Presidente stabilisce l'ordine del
giorno delle riunioni,
valutando l'eventuale inserimento delle questioni gia' proposte per
iscritto da uno o
piu'
componenti dell'Organismo di
partenariato
della risorsa mare e lo trasmette agli altri
componenti nei tempi e
con
le modalita' di
cui al comma
3 anche per
le eventuali
integrazioni al riguardo.
6. I componenti che
intendono sottoporre all'Organismo
di
partenariato della risorsa mare eventuali proposte
di integrazione
dell'ordine del giorno, ovvero documenti per i
quali e' richiesto
l'esame o la valutazione da parte dell'Organismo
medesimo, provvedono
a trasmetterli ad apposito indirizzo di
posta elettronica, almeno
dieci giorni lavorativi prima della
riunione, per consentirne
il
tempestivo invio a tutti i componenti dell'Organismo.
7.
L'ordine del giorno definitivo e ogni altro documento di lavoro
necessario o comunque utile ai fini della trattazione
dei punti ivi
previsti vengono trasmessi, esclusivamente a mezzo
posta elettronica,
almeno sette giorni lavorativi prima della riunione.
8. In
caso di urgenza motivata,
il Presidente puo' sottoporre
all'esame dell'Organismo di partenariato della risorsa
mare argomenti
non iscritti all'ordine del
giorno per la
relativa valutazione,
informandone
preventivamente, ove possibile,
i componenti
dell'Organismo stesso.
Art. 4
Svolgimento delle riunioni e
verbali
1.
L'Organismo puo' validamente adottare le proprie posizioni
se
almeno la meta' piu' uno dei componenti e' presente
ai lavori. Le
posizioni sono assunte dall'Organismo secondo la prassi
del consensus
e di esse si da' conto
in apposito documento di sintesi. Qualora lo
ritenga opportuno o qualora gli venga richiesto da
almeno un quarto
dei presenti, il
Presidente sottopone a
votazione, di carattere
comunque indicativo, uno o piu'
punti all'ordine del giorno.
2. Il
Presidente, di propria iniziativa
o su richiesta
di un
componente, puo'
rinviare la trattazione
di un punto
iscritto
all'ordine del giorno al
termine della riunione
o alla riunione
successiva, se nel corso della riunione ne e' emersa l'esigenza.
3. Su iniziativa del
Presidente, le riunioni
possono essere
precedute da consultazioni o riunioni informative, cui
il Presidente
potra'
invitare a partecipare i soggetti
che, di volta
in volta,
riterra'
opportuno convocare.
4. I
verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle posizioni
eventualmente maggioritarie,
anche le opinioni
eventualmente
dissenzienti rispetto
alle posizioni maggioritarie, nonche' le
proposte formulate dai partecipanti.
5. I
verbali vengono
trasmessi ai componenti
dell'Organismo di
partenariato della risorsa mare ed agli altri
partecipanti entro un
mese dalla data
della riunione. La mancata comunicazione, per
iscritto, di proposte modificative da parte di un
componente o di uno
dei partecipanti alla riunione
nei dieci giorni
successivi alla
trasmissione del verbale equivale ad approvazione dello
stesso.
Art. 5
Istituzione di gruppi di
lavoro
1. Il
Presidente puo' istituire, senza oneri, gruppi di lavoro su
particolari temi rientranti tra le
attribuzioni dell'Organismo di
partenariato della risorsa mare, che
sono coordinati da uno dei
componenti dell'organismo stesso.
2. Ai
gruppi di lavoro possono
essere invitati a
partecipare i
rappresentanti di soggetti
pubblici e privati,
ovvero singoli
individui, che siano portatori di specifici interessi
o dotati di
peculiari competenze in relazione al
tema oggetto del
gruppo di
lavoro.
3. I
gruppi di lavoro
svolgono la loro attivita' su specifico
mandato del Presidente secondo modalita'
di funzionamento fissate dal
Presidente stesso in relazione ai compiti
affidati.
4. La
individuazione dei componenti dei gruppi
di lavoro e dei
rispettivi coordinatori e'
effettuata dal Presidente sulla base
di
criteri di competenza per materia e di interesse in
relazione al tema
specificamente demandato al gruppo.
5. I
coordinatori dei gruppi di lavoro relazionano al termine dei
lavori, o comunque periodicamente, ovvero a richiesta
del Presidente,
all'Organismo di partenariato
della risorsa mare
in merito
all'attivita'
svolta dal gruppo.
Art. 6
Disposizioni in materia di trasparenza e
comunicazione
1. La
composizione dell'Organismo
di partenariato della
risorsa
mare e' pubblicata nel
sito istituzionale dell'AdSP.
2. L'Organismo di
partenariato della risorsa
mare garantisce
un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine,
i verbali
delle riunioni, una
volta approvati dal
medesimo organismo sono
trasmessi, al Presidente ed al comitato di gestione
della AdSP e resi
disponibili per la
consultazione nell'apposito sito
istituzionale
dell'AdSP.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il
presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma,
18 novembre 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre
2016
Ufficio controllo atti Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare, foglio n. 4411