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Roma, 11 gennaio 2017

 

Circolare n. 8/2017

 

Oggetto: Riforma portuale – Disciplina dell’Organismo di partenariato della risorsa mare – D.M. 18.11.2016, su G.U. n.5 del 7.1.2017.

 

Come è noto, la riforma di cui al decreto legislativo n.169/2016 ha previsto l’istituzione, presso ciascuna delle nuove Autorità di sistema portuale, dell’Organismo di partenariato della risorsa mare con funzioni consultive su una serie di temi tra cui il piano regolatore di sistema portuale, il piano operativo triennale e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo. L’Organismo è composto dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori operanti nei porti che, a differenza della precedente governance risalente alla legge 84/94, non fanno parte dei nuovi Comitati di Gestione. In particolare l’Organismo in questione è composto, oltre che dal Presidente dell’Autorità di sistema e dal comandante del porto, da 12 membri così suddivisi:

·         1 rappresentante degli armatori

·         1 rappresentante degli industriali

·         1 rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18 (imprese portuali e imprese concessionarie di banchine)

·         1 rappresentante degli spedizionieri

·         1 rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto

·         1 rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto

·         1 rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi

·         1 rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico portuale

·         1 rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti in porto

·         3 rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto

 

In attuazione del citato decreto n.169 sono state disciplinate le modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di partenariato nonché le modalità di svolgimento della sua attività. Riguardo al primo aspetto è stato precisato che, fatta eccezione per il rappresentante degli autotrasportatori che sarà designato dal Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori, i rappresentanti di tutte le altre categorie economiche saranno designati dalla rispettiva associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa. A tal fine è stato attribuito alla neo Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale presieduta dal Ministro dei Trasporti di definire entro 60 giorni i criteri per l’individuazione dell’associazione maggiormente rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria.

 

Per quanto riguarda infine le modalità di funzionamento dell’Organismo di partenariato, è stato stabilito in particolare che lo stesso si riunirà almeno quattro volte l’anno e che le relative posizioni saranno assunte secondo la prassi del consensum in modo tale che non siano l’espressione solo della maggioranza ma evidenzino anche le eventuali obiezioni della minoranza.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 134/2016

Codirettore

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.5 del 7-1-2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2016

Modalita'  di   designazione   dei   componenti   dell'Organismo   di

partenariato della risorsa  mare  nonche'  modalita'  di  svolgimento

della sua attivita'.

 

 

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11-bis della  legge

28 gennaio 1994, n. 84, come  introdotto  dall'art.  14  del  decreto

legislativo 4  agosto  2016,  n.  169,  disciplina  le  modalita'  di

designazione dei  componenti  dell'Organismo  di  partenariato  della

risorsa mare nonche' le modalita' di svolgimento della sua attivita',

con particolare riguardo alle forme e ai metodi  della  consultazione

dei soggetti interessati.

  2. Ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 169  del

2016, l'Organismo  di  partenariato  della  risorsa  mare  svolge  le

funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente,  nonche'

le  funzioni  consultive  di  partenariato  economico   sociale,   in

particolare in ordine all'adozione del piano  regolatore  di  sistema

portuale,  all'adozione   del   piano   operativo   triennale,   alla

determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito  del  sistema

portuale dell' Autorita' di sistema portuale suscettibili di incidere

sulla  complessiva  funzionalita'  dell'operativita'  del  porto,  al

progetto di bilancio preventivo e consuntivo, alla composizione degli

strumenti di cui all'art. 9, comma 5, lettera l) della  citata  legge

n. 84 del 1994. L'Organismo si esprime altresi' su ogni questione  in

materia  di  organizzazione  e  funzionamento  del  porto   che   sia

sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o  in  relazione  alla

quale  ne  formulino  richiesta   la   maggioranza   dei   componenti

dell'organismo medesimo ovvero  la  maggioranza  dei  componenti  del

Comitato di Gestione dell'AdSP.

  3. L'Organismo di partenariato della risorsa mare e' periodicamente

informato dal Presidente dell'AdSP in merito all'attuazione del piano

regolatore  e  del  piano  operativo  e  puo'  esprimere  le  proprie

valutazioni al riguardo.

  4. Nelle materie di competenza dell'Organismo di partenariato della

risorsa mare, il Comitato di  gestione  dell'AdSP  deve  tener  conto

degli orientamenti emersi in seno all'Organismo di partenariato della

risorsa mare e, nel caso le sue deliberazioni se ne discostino,  tale

scelta va adeguatamente e specificamente motivata.

  5.  Per  l'espletamento  delle   sue   funzioni,   l'Organismo   di

partenariato  della  risorsa  mare  puo'  avvalersi  delle  strutture

dell'Ufficio del Segretario Generale, secondo modalita' stabilite dal

medesimo Segretario generale.

 

                               Art. 2

Modalita'  di   designazione   dei   componenti   dell'Organismo   di

                   partenariato della risorsa mare

  1. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa  mare,

individuati dall'art. 11-bis, comma 1, della legge 28  gennaio  1994,

n. 84, sono designati secondo le seguenti modalita':

    a) il rappresentante degli armatori di cui al citato art. 11-bis,

comma 1, lettera  a)  e'  designato  dall'associazione  nazionale  di

categoria maggiormente rappresentativa;

    b) il rappresentante degli industriali, di  cui  al  citato  art.

11-bis, comma 1, lettera b), e' designato dall'associazione nazionale

di categoria maggiormente rappresentativa;

    c) Il rappresentante  degli  operatori  di  cui  al  citato  art.

11-bis, comma 1, lettera c), e' designato dall'associazione nazionale

di categoria maggiormente rappresentativa;

    d) il rappresentante degli spedizionieri, di cui al  citato  art.

11-bis, comma 1, lettera d), e' designato dall'associazione nazionale

di categoria maggiormente rappresentativa;

    e)  il  rappresentante  degli  operatori  logistici   intermodali

operanti in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera e),

e' designato dall'associazione nazionale  di  categoria  maggiormente

rappresentativa;

    f) il  rappresentante  degli  operatori  ferroviari  operanti  in

porto, di cui  al  citato  art.  11-bis,  comma  1,  lettera  f),  e'

designato  dall'associazione  nazionale  di  categoria   maggiormente

rappresentativa;

    g) il rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi,  di

cui al  citato  art.  11-bis,  comma  1,  lettera  g),  e'  designato

dall'associazione     nazionale     di     categoria     maggiormente

rappresentativa;

    h) il rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito

logistico-portuale, di cui al citato art. 11-bis,  comma  1,  lettera

h),   e'   designato   dal   Comitato   centrale   dell'Albo    degli

autotrasportatori;

    i) i tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che  operano

in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma  1,  lettera  i),  sono

designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

a livello nazionale stipulanti il contratto collettivo nazionale  del

settore portuale;

    l) il rappresentante degli operatori del turismo o del  commercio

operanti nel porto, di cui al citato art. 11-bis,  comma  1,  lettera

l),   e'   designato   dall'associazione   nazionale   di   categoria

maggiormente rappresentativa.

  2. La Conferenza nazionale  di  coordinamento  delle  Autorita'  di

sistema portuale, di seguito AdSP, individua, entro  sessanta  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, i criteri da utilizzarsi

a fini dell'individuazione dell'associazione  nazionale  maggiormente

rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria, ferma  restando

la possibilita' di integrare o  modificare  detti  criteri.  Tutti  i

rappresentati restano in carica quattro anni.

  3. Ciascuno dei componenti  dell'Organismo  di  partenariato  della

risorsa mare puo' essere sostituito da un  componente  supplente,  in

caso di impedimento alla partecipazione  alla  riunione,  individuato

dall'associazione rappresentata, ovvero, nel caso di cui al comma  1,

lettera h), dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

  4. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa  mare,

qualora si trovino in  conflitto  di  interessi,  sono  obbligati  ad

astenersi dalla eventuale votazione sulla questione trattata.

  5. Il Presidente, anche  su  richiesta  di  alcuni  dei  componenti

dell'Organismo di partenariato della risorsa mare,  puo'  invitare  a

partecipare ad una riunione dell'Organismo  medesimo,  senza  diritto

voto, i rappresentanti di  soggetti  pubblici  e  privati  che  siano

portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze  in

relazione alla materia oggetto di detta riunione.

  6. Possono, altresi', partecipare alle riunioni  dell'Organismo  di

partenariato della risorsa mare, su invito del Presidente, esperti di

specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni.

  7. L'elenco dei soggetti invitati a ciascuna riunione, ai sensi dei

commi  5  e  6,  e'  comunicato  ai  componenti   dell'Organismo   di

partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti.

  8. Il Presidente puo', altresi',  istituire  gruppi  di  lavoro  ai

sensi dell'art. 6.

 

                               Art. 3

      Convocazione delle riunioni e trasmissione documentazione

  1. L'Organismo e' convocato dal  Presidente  almeno  quattro  volte

l'anno. E', inoltre, convocato dal Presidente in caso  di  richiesta,

debitamente motivata, della maggioranza dei componenti dell'Organismo

stesso ovvero  della  maggioranza  dei  componenti  del  Comitato  di

gestione dell'AdSP.

  2. Le riunioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare si

tengono  di  norma  presso  la  sede  dell'AdSP.   Qualora   sorgesse

l'esigenza di svolgere gli incontri in altra sede,  la  stessa  sara'

indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

  3. L'Organismo di partenariato  della  risorsa  mare  e'  convocato

almeno  quindici  giorni  lavorativi  prima  della  data  fissata;  i

componenti  ricevono  la   convocazione   e   l'ordine   del   giorno

esclusivamente a mezzo posta  elettronica.  L'ordine  del  giorno  e'

altresi' inviato, entro lo stesso termine, ai  soggetti  invitati  ai

sensi dell'art. 1, commi 5 e 6.

  4. Il Presidente puo', in casi  eccezionali  e  motivati,  disporre

convocazioni urgenti dell'Organismo  di  partenariato  della  risorsa

mare, provvedendo affinche' la convocazione venga  trasmessa  con  la

massima tempestivita'.

  5. Il Presidente stabilisce l'ordine  del  giorno  delle  riunioni,

valutando l'eventuale inserimento delle questioni gia'  proposte  per

iscritto da uno o  piu'  componenti  dell'Organismo  di  partenariato

della risorsa mare e lo trasmette agli altri componenti nei  tempi  e

con  le  modalita'  di  cui  al  comma  3  anche  per  le   eventuali

integrazioni al riguardo.

  6.  I  componenti  che  intendono   sottoporre   all'Organismo   di

partenariato della risorsa mare eventuali  proposte  di  integrazione

dell'ordine del giorno, ovvero documenti per  i  quali  e'  richiesto

l'esame o la valutazione da parte dell'Organismo medesimo, provvedono

a trasmetterli ad apposito indirizzo  di  posta  elettronica,  almeno

dieci giorni lavorativi prima  della  riunione,  per  consentirne  il

tempestivo invio a tutti i componenti dell'Organismo.

  7. L'ordine del giorno definitivo e ogni altro documento di  lavoro

necessario o comunque utile ai fini della trattazione dei  punti  ivi

previsti vengono trasmessi, esclusivamente a mezzo posta elettronica,

almeno sette giorni lavorativi prima della riunione.

  8. In caso di  urgenza  motivata,  il  Presidente  puo'  sottoporre

all'esame dell'Organismo di partenariato della risorsa mare argomenti

non iscritti all'ordine  del  giorno  per  la  relativa  valutazione,

informandone   preventivamente,   ove   possibile,    i    componenti

dell'Organismo stesso.

 

                               Art. 4

                Svolgimento delle riunioni e verbali

  1. L'Organismo puo' validamente adottare le  proprie  posizioni  se

almeno la meta' piu' uno dei componenti e'  presente  ai  lavori.  Le

posizioni sono assunte dall'Organismo secondo la prassi del consensus

e di esse si da' conto in apposito documento di sintesi.  Qualora  lo

ritenga opportuno o qualora gli venga richiesto da almeno  un  quarto

dei presenti, il  Presidente  sottopone  a  votazione,  di  carattere

comunque indicativo, uno o piu' punti all'ordine del giorno.

  2. Il Presidente, di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  di  un

componente,  puo'  rinviare  la  trattazione  di  un  punto  iscritto

all'ordine del giorno al  termine  della  riunione  o  alla  riunione

successiva, se nel corso della riunione ne e' emersa l'esigenza.

  3.  Su  iniziativa  del  Presidente,  le  riunioni  possono  essere

precedute da consultazioni o riunioni informative, cui il  Presidente

potra' invitare a partecipare i soggetti  che,  di  volta  in  volta,

riterra' opportuno convocare.

  4. I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle  posizioni

eventualmente  maggioritarie,   anche   le   opinioni   eventualmente

dissenzienti  rispetto  alle  posizioni  maggioritarie,  nonche'   le

proposte formulate dai partecipanti.

  5. I verbali vengono  trasmessi  ai  componenti  dell'Organismo  di

partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti  entro  un

mese  dalla  data  della  riunione.  La  mancata  comunicazione,  per

iscritto, di proposte modificative da parte di un componente o di uno

dei partecipanti alla  riunione  nei  dieci  giorni  successivi  alla

trasmissione del verbale equivale ad approvazione dello stesso.

 

                               Art. 5

                   Istituzione di gruppi di lavoro

  1. Il Presidente puo' istituire, senza oneri, gruppi di  lavoro  su

particolari temi rientranti tra  le  attribuzioni  dell'Organismo  di

partenariato della risorsa mare,  che  sono  coordinati  da  uno  dei

componenti dell'organismo stesso.

  2. Ai gruppi di lavoro possono  essere  invitati  a  partecipare  i

rappresentanti  di  soggetti  pubblici  e  privati,  ovvero   singoli

individui, che siano portatori di specifici  interessi  o  dotati  di

peculiari competenze in relazione  al  tema  oggetto  del  gruppo  di

lavoro.

  3. I gruppi di lavoro  svolgono  la  loro  attivita'  su  specifico

mandato del Presidente secondo modalita' di funzionamento fissate dal

Presidente stesso in relazione ai compiti affidati.

  4. La individuazione dei componenti dei  gruppi  di  lavoro  e  dei

rispettivi coordinatori e' effettuata dal Presidente  sulla  base  di

criteri di competenza per materia e di interesse in relazione al tema

specificamente demandato al gruppo.

  5. I coordinatori dei gruppi di lavoro relazionano al  termine  dei

lavori, o comunque periodicamente, ovvero a richiesta del Presidente,

all'Organismo  di  partenariato  della   risorsa   mare   in   merito

all'attivita' svolta dal gruppo.

 

                               Art. 6

       Disposizioni in materia di trasparenza e comunicazione

  1. La composizione dell'Organismo  di  partenariato  della  risorsa

mare e' pubblicata nel sito istituzionale dell'AdSP.

  2.  L'Organismo  di  partenariato  della  risorsa  mare  garantisce

un'adeguata informazione sui propri lavori. A  tal  fine,  i  verbali

delle riunioni, una  volta  approvati  dal  medesimo  organismo  sono

trasmessi, al Presidente ed al comitato di gestione della AdSP e resi

disponibili per la  consultazione  nell'apposito  sito  istituzionale

dell'AdSP.

 

                               Art. 7

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  data

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

 

    Roma, 18 novembre 2016

 

                                                  Il Ministro: Delrio

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, foglio n. 4411